Addizionale regionale all'Imposta sul Reddito delle PErsone Fisiche - IRPEF

 

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

PRESUPPOSTO

SOGGETTI PASSIVI

SOGGETTO ATTIVO

BASE IMPONIBILE

ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE

VERSAMENTO

 

ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
A decorrere dal periodo d’imposta 1998 è stata istituita l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Rif. normativi: art. 50 del d.lgs. 446/1997 attuativo della delega contenuta nella legge 662/1996

PRESUPPOSTO
Il presupposto è il possesso di redditi in denaro o in natura su cui è dovuta l’imposta erariale sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Rif. normativi: art. 50, co. 2 del d.lgs 446/1997; art. 1 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

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SOGGETTI PASSIVI
E’ soggetto passivo chiunque abbia un reddito imponibile Irpef.
Si distingue tra soggetti:

  • residenti. Sono coloro che nella maggior parte del periodo d’imposta sono iscritti nell’anagrafe della popolazione residente o hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato, salvo i casi di domicilio fiscale stabilito dall'Amministrazione Finanziaria di cui all'art. 59 del D.P.R. 29/9/73 n. 600. Sono altresì residenti, fino a prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi ed emigrati in stati a regime fiscale privilegiato. Sono tenuti al pagamento dell’addizionale sul reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti.
  • non residenti. Sono tenuti al pagamento dell’addizionale solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. In questo caso, l’addizionale va versata alla Regione nella quale è sito il comune in cui è stato prodotto il reddito più elevato (essendo questo il domicilio fiscale).
Rif. normativi: art. 50, co. 2 del
d.lgs 446/1997; artt. 2 e 23 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)

SOGGETTO ATTIVO
L’addizionale è dovuta alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno al quale si riferisce il tributo.

Rif. normativi: art. 50, co. 2 del d.lgs 446/1997

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BASE IMPONIBILE
L’addizionale si applica sul reddito complessivo Irpef, al netto degli oneri deducibili.

Rif. normativi: art. 50, co. 2 del d.lgs 446/1997

ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE

ALIQUOTE ANNO 2011

A seguito del D.L. del 6/12/2011 n. 201 è stata innalzata l'aliquota di base all'1,23% a decorrere dall'anno di imposta 2011. Pertanto per la Regione Puglia, per l'anno 2011, si applicano le seguenti aliquote ottenute maggiorando di 0,33 punti percentuali quelle precedentemente in vigore. 

Scaglioni di redditoAliquota per scaglione
fino a €15.000,001,53%
da €15.001,00 a €28.000,001,53%

da €28.001,00 a €55.000,00

1,73%
da €55.001,00 a €75.000,001,73%
oltre €75.001,001,73%

Rif. Normativi: Art. 3 Legge Regionale n. 38 del 30/12/2011 

                       Art. 28 comma 1 L. 214 del 22/12/2011

                       Art. 29 comma 14 D.L. n. 216 del 29/12/2011

ALIQUOTE ANNO 2012

La Regione Puglia ha stabilito che dal 1° gennaio 2012, l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è determinata nella stessa misura dell'anno 2011.

Rif. Normativi: Estratto della deliberazione della Giunta Regionale n. 2871 del 20/12/2011 (G.U. n. 304 del 31/12/2011)

                       Art. 2 Legge Regionale n. 38 del 30/12/2011

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VERSAMENTO
Per i lavoratori dipendenti e per quelli assimilati, la liquidazione ed il versamento sono effettuati dal datore di lavoro che opera in qualità di sostituto d’imposta.
Il versamento va effettuato alla Regione in cui il sostituto ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
Il debito d’imposta è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi prima del 31 dicembre, il versamento va effettuato alla Regione all’atto dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Per i contribuenti diversi dai lavoratori dipendenti e da quelli assimilati, il versamento va effettuato utilizzando il modello di versamento unificato (mod. F24).
Gli Enti Pubblici rientranti tra i soggetti di cui alle tabelle A e B della Legge n. 720/1984, devono utilizzare il modello di versamento ‘F24 enti pubblici’ (mod. F24 EP), come approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 novembre 2007.
Per informazioni relative al modello F24, si veda il sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.it

Rif. normativi: art. 50, co. 4 e 5 del d.lgs 446/1997; all. 1 e all. 2 della legge 720/1984; provvedimento Agenzia delle Entrate 23 ottobre 2007 prot. n. 2007/160612; provvedimento Agenzia delle Entrate 23 Marzo 2009 prot. n. 2007/172338

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