ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
Il d.lgs n. 398/1990 ha istituito, nelle regioni a statuto ordinario, l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale.
Rif. normativi: artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del d.lgs n. 398/1990
PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA
L'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale colpisce, all'interno del territorio regionale:
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SOGGETTI PASSIVI
Il tributo è dovuto, con diritto di rivalsa sui consumatori finali, da:
- soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali;
- soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del prodotto;
- soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da Paesi terzi;
- soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in territorio nazionale.
Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di carri bombolai.
Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
Le utenze esenti, individuate dall'art. 17 del d.lgs 504/95 e dal suo allegato 2, saranno gravate da un'imposta sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale. Essa dovrà avere un importo pari all'addizionale stessa.
Rif. normativi: artt. 17 e 26 del d.lgs n. 504/1995
allegato 2 del del d.lgs n. 504/1995
art. 6 della legge 158/1990
art. 10, co. 1 del d.lgs n. 398/1990
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SOGGETTO ATTIVO
Il versamento dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva è effettuato in favore della Regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.
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BASE IMPONIBILE
La base imponibile del tributo è data dal gas naturale erogato, misurato in mc (metri cubi).
Rif. normativi: art. 6 della legge n. 158/1990
ALIQUOTE DELL'ADDIZIONALE REGIONALE
Il decreto legislativo 26/2007, a decorrere dal 1° gennaio 2008, adotta una nuova struttura impositiva, articolata per fasce di consumo, abbandonando, quindi, le precedenti tariffe basate sulla destinazione d'uso del gas (tariffe T1, T2, ecc.).
Le Regioni determinano l'entità del tributo entro il limite minimo di euro 0,005165 al mc e massimo di euro 0,030987 al mc.
La Regione Puglia ha stabilito le seguenti aliquote, in vigore a tutto il periodo d'imposta 2016:
Usi civili |  |
Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
Usi industriali |  |
Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
Rif. normativi: art 2, co 11 della legge 22 dicembre 2008 n. 203
art. 2 del d.lgs 26/2007
art. 26 del d.lgs n. 504/1995
art 1 del DPCM del 15 gennaio 1999
art 3, co 1 della Legge Regionale n. 40/2007
circolare della Agenzia delle Dogane n. 24/D del 7 giugno 2001, prot. n. 609
circolare della Agenzia delle Dogane n. 61/D del 21 dicembre 2001, prot. n. 3191
art 10 della legge del 18 gennaio 1993 n. 8
art 6, co 1, lett b) della legge del 14 giugno 1990 n 158
artt 9-16 del d.lgs n.398/1990
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DICHIARAZIONE ANNUALE
La dichiarazione annuale di consumo per il gas naturale è redatta secondo modalità indicate dalla Agenzia delle Dogane. Una copia della dichiarazione dovrà essere inoltrata, oltre che alla Agenzia delle Dogane, anche alla Regione competente per territorio.
La dichiarazione può essere inviata tramite posta ordinaria al seguente indirizzo:
Regione Puglia
Sezione Finanze
Servizio Tributi derivati e compartecipati
via Gentile, 52
70126 – Bari
oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:
serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it;
vito.mastrangelo.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it.
Il decreto legislativo 26/2007 ha modificato il termine di presentazione della dichiarazione annuale nonché il termine per il versamento del conguaglio che, dal mese di febbraio, sono differiti al mese di marzo dell'anno successivo a quello del consumo. Ai fini di una corretta gestione del tributo si raccomanda il soggetto passivo a comunicare alla Regione Puglia, ogni notizia rilevante (ad es. inizio e cessazione dell'attività di erogazione, fusioni, scissioni, ecc.)
Rif. normativi: art. 10, co. 3 del d.lgs n. 398/1990
circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007
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VERSAMENTI
Il pagamento dell'addizionale regionale avviene attraverso:
- rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente. Nel primo anno di attività mancando il riferimento storico dei consumi, gli acconti saranno calcolati in via presuntiva, sulla base dei dati allegati alla denuncia di attività;
- versamento a conguaglio da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
I soggetti passivi del tributo sono tenuti a prestare alla Regione una cauzione pari ad un dodicesimo dell'addizionale annua. Nel caso di primo anno di attività, la cauzione sarà pari ad un dodicesimo dell'addizionale annua presunta in relazione ai dati comunicati dal soggetto passivo nella denuncia. Sono esonerati dall'obbligo della prestazione della cauzione le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici. Le aziende municipalizzate vengono equiparate agli altri soggetti obbligati nella prestazione della cauzione al fine di evitare la configurazione di un trattamento privilegiato nei loro confronti, passibile di censura comunitaria in materia di aiuti di Stato. L'Agenzia delle Dogane ha facoltà di esonerare dal medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Le modalità di pagamento dell'addizionale e della cauzione sono:
- versamento sul c.c.p. 168708 intestato a Regione Puglia Addizionale Regionale Accisa Gas Naturale oppure,
- bonifico, codice IBAN: IT 55 N 07601 15900 000000168708
Nella causale occorre indicare il mese cui si riferisce il pagamento ed eventualmente la provincia in cui viene erogato il gas, nonché eventuali sanzioni o interessi che determinano l'importo finale.
Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto previa comunicazione da inviare a:
Regione Puglia – Sezione Finanze – Servizio Tributi derivati e compartecipati - Via Gentile, 52 – 70126 - BARI anche a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it vito.mastrangelo.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it Rif. normativi: art. 12 del d.lgs n. 398/1990
art. 26 del d.lgs n. 504/1995
circolare Agenzia delle Dogane n. 17/D del 28 maggio 2007
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RIMBORSI
Nel caso in cui dalla dichiarazione annuale di consumo risulti un credito d'imposta relativo all'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale o all'imposta sostitutiva, esso può essere scomputato a partire dalla prima rata di acconto utile, ovvero ne può essere richiesto il rimborso alla Regione. Il diritto al rimborso deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data di presentazione della dichiarazione annuale, come previsto dall'art.14 del TUA.
L'istanza di rimborso deve essere indirizzata a:
Regione Puglia – Sezione Finanze – Servizio Tributi derivati e compartecipati - Via Gentile, 52 – 70126 BARI
anche a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
serviziofinanze.tributiderivati@pec.rupar.puglia.it
vito.mastrangelo.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
e, p. c. all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
Ai sensi dell'art. 29 comma 4 della L. n. 428/1990, l'istanza di rimborso, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere trasmessa anche all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza. L'obbligo di comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate deve essere adempiuto dal contribuente contestualmente alla presentazione dell'istanza di rimborso alla Regione, a pena di inammissibilità della medesima istanza.
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SANZIONI
In caso di:
- omessa o tardiva presentazione della dichiarazione annuale, si applica una sanzione amministrativa da euro 258,00 ad euro 1.549,00;
- omesso, tardivo o insufficiente versamento:
- di rate di acconto mensile,
- del conguaglio dell' addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e dell'imposta sostitutiva;
si applica una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato o versato in ritardo.
Se il tributo non è versato nei termini stabiliti, è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del sei per cento. Tale indennità è ridotta al due per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.
Rif. normativi: art. 13 del d.lgs n. 398/1990
art. 50 del d.lgs n. 504/1995 e art. 13 del d.lgs 471/1997
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RAVVEDIMENTO
Il soggetto passivo del tributo può regolarizzare, attraverso il ravvedimento:
- il mancato pagamento di rate di acconto mensile o del conguaglio;
- errori ed omissioni;
- l'omissione della presentazione della dichiarazione.
È possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento a condizione che la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Il soggetto passivo, qualora decida di avvalersi del ravvedimento operoso, deve versare, oltre al tributo ed alla sanzione, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
In caso di:
- mancato pagamento di rate di acconto mensile o del conguaglio, la sanzione è ridotta ad un dodicesimo del minimo a condizione che esso venga eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (pertanto la sanzione del 30% viene ridotta al 2,5%);
- errori ed omissioni (ad es. in caso mancato pagamento di rate di acconto mensile o del conguaglio), la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo, a condizione che la regolarizzazione avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (pertanto la sanzione del 30% è ridotta al 3%);
- omissione della presentazione della dichiarazione, la sanzione è ridotta ad un dodicesimo del minimo, a condizione che la dichiarazione venga presenta con ritardo non superiore a novanta giorni (pertanto la sanzione sarà di euro 21,50, ovvero un dodicesimo di euro 258,00).
Rif. normativi: art. 13 del d.lgs n. 472/1997
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